Art. 169

[1](Art. 2 e 3 R. decreto 12 agosto 1927, n. 1740).

[2]Il presidente ed i membri della Commissione restano in ufficio per quattro anni e possono essere confermati.

[3]Qualora per dimissioni o per altre cause uno dei componenti venga a mancare nel corso del quadriennio, la persona nominata in sostituzione dura in carica per il rimanente periodo del quadriennio.

[4]Ai componenti della Commissione sono dovute le indennita' di viaggio, le diarie ed i gettoni di presenza nei casi e nella misura di cui ai Regi decreti 11 novembre 1923, numero 2395, 8 maggio 1924, n. 843, e 19 luglio 1924, n. 1368.

Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art169 · fonte su Normattiva