Art. 181
[1](Art. 176 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).
[2]I Consigli di amministrazione dei singoli Regi istituti dei sordomuti hanno facolta' di provvedere, con personale incaricato, alla assistenza religiosa e sanitaria degli alunni, agli insegnamenti di educazione fisica e di arti e mestieri ed alle altre forme di educazione che, a giudizio del Ministero, siano ritenute indispensabili per l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente titolo.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva