Art. 246
[2]E' data facolta' al Governo del Re di modificare le disposizioni anteriori al 31 dicembre 1923 sulle tasse di iscrizione, di frequenza, di esami e di diplomi nelle scuole di metodo per l'educazione materna e nei corsi estivi, proporzionando o mettendo in relazione le tasse stesse con quelle stabilite dal R. decreto 6, maggio 1923, n. 1054, per gli alunni di scuole medie similari.
[3]Tali disposizioni sono estese alle scuole di metodo per la istruzione dei ciechi e dei sordomuti.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva