Art. 183
[1](Art. 178 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).
[2]Trascorso il mese dell'affissione di cui all'articolo precedente, il podesta' ammonisce la persona responsabile a norma dell'art. 173, invitandola ad ottemperare alla legge.
[3]Ove essa non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza dei fanciulli dalla scuola pubblica, o non ve li presenti entro una settimana dall'ammonizione, incorre nell'ammenda stabilita dal successivo articolo 185.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva