Art. 187

[1](Art. 182 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

[2]Per tutti i nati dopo il 1885 la concessione del permesso d'armi e' sottoposta alla condizione che il richiedente stenda di suo pugno la domanda e apponga alla presenza del funzionario di pubblica sicurezza che certifichera' il fatto, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio in calce alla domanda e al foglio del permesso rilasciatogli.

[3]Alla stessa condizione e' sottoposta la concessione della licenza di esercizio e rivendita per i nati dopo il 1890.

[4]Ai nati dopo il 1917, che non abbiano soddisfatto all'obbligo scolastico secondo il disposto del presente testo unico, e' inoltre vietata l'ammissione in qualita' di salariati agli uffici di pubbliche amministrazioni, o di enti morali.

[5]Le assunzioni o concessioni fatte in contravvenzione al presente articolo devono essere revocate a semplice richiesta del Regio provveditore.

Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art187 · fonte su Normattiva