Art. 190
[1](Art. 184 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).
[2]Le pubbliche scuole elementari rilasciano i seguenti certificati: certificato di promozione e di ammissione alle varie classi;
[3]certificato di studi elementari inferiori alla fine della terza classe;
[4]certificato di compimento alla fine della quinta classe;
[5]certificato di adempimento dell'obbligo scolastico e di speciale idoneita' al lavoro, dopo l'ultimo anno di frequenza scolastica prescritta, con buon profitto negli esercizi di avviamento professionale.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva