Art. 190

[1](Art. 184 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

[2]Le pubbliche scuole elementari rilasciano i seguenti certificati: certificato di promozione e di ammissione alle varie classi;

[3]certificato di studi elementari inferiori alla fine della terza classe;

[4]certificato di compimento alla fine della quinta classe;

[5]certificato di adempimento dell'obbligo scolastico e di speciale idoneita' al lavoro, dopo l'ultimo anno di frequenza scolastica prescritta, con buon profitto negli esercizi di avviamento professionale.

Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art190 · fonte su Normattiva