Art. 184
[1](Art. 179 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).
[2]Durante il corso dell'anno scolastico, constatata l'assenza ingiustificata di fanciulli obbligati, i direttori o i maestri spediscono avvisi individuali raccomandati alle persone di cui all'art. 173.
[3]Se l'avviso non avra' efficacia ne avvertiranno entro dieci giorni il podesta' che applichera' senz'altro indugio le disposizioni dell'articolo seguente.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva