Art. 207
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 aprile 1928 al 27 gennaio 1929. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 5 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 209).
[2]La Commissione formula il giudizio di approvazione o di non approvazione per ciascun libro di testo, motivando il giudizio medesimo con una breve relazione critica. Le relazioni critiche riguardanti i testi approvati vengono pubblicate dal Ministero della pubblica istruzione, e quelle per i testi non approvati sono comunicate all'autore o all'editore firmatario della domanda di cui all'art. 204.
Testo vigente dal 23 aprile 1928 al 27 gennaio 1929 · versione 0 su Normattiva