Art. 216
[1](Art. 3 decreto-legge Luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1521).
[2]Un armadio o scaffale per la biblioteca scolastica fa parte del mobilio scolastico obbligatorio per il Comune.
[3]Un solo scaffale potra' tuttavia servire per la biblioteca di piu' classi.
[4]La lettura dei libri potra' essere fatta in sede, quando vi siano locali e mobili adatti, o mediante prestito a domicilio, sempreche' i genitori o tutori degli alunni prendano impegno scritto di restituire i libri in buono stato o di pagarne il valore, in caso di smarrimento o deterioramento.
[5]La dichiarazione scritta di cui sopra e' esente da bollo.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva