Art. 218

[1](Art. 199 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 14 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125).

[2]Per provvedere al servizio dell'assistenza scolastica a favore degli alunni iscritti nelle pubbliche scuole elementari e' istituito in ogni Comune il patronato scolastico. Nelle grandi citta' il patronato puo' essere diviso in sezioni rionali.

[3]All'assistenza il patronato provvede nelle forme piu' pronte e piu' pratiche per assicurare l'istruzione e la frequenza degli alunni nella scuola, e preferibilmente con la istituzione della refezione scolastica, con la concessione di sussidi per vesti e calzature, con la distribuzione di libri, quaderni ed altri oggetti scolastici.

[4]Inoltre il patronato viene in aiuto all'istruzione popolare col dotarla di mezzi meccanici di illustrazione didattica a norma dell'art. 32, col promuovere la fondazione di giardini ed asili d'infanzia, di biblioteche scolastiche e popolari, di ricreatori ed educatori, con l'istituire scuole speciali per la emigrazione e per altri bisogni locali, e con tutti gli altri mezzi ritenuti efficaci, secondo le condizioni dei luoghi, a completare l'opera della scuola.

[5]Ai fini indicati dal suo statuto ogni patronato aggiungera' quello della propaganda per l'adempimento dell'obbligo scolastico.

Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art218 · fonte su Normattiva