Art. 32
[1](Art. 30 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).
[2]Nelle scuole femminili si aggiunge per tutte le classi il lavoro donnesco, e, per le classi superiori, l'economia domestica accompagnata da opportune esperienze.
[3]Le scuole saranno dotate, a cura del patronato scolastico, degli opportuni mezzi meccanici per l'illustrazione visiva e fonica delle nozioni impartite, nei limiti e con i mezzi che saranno di volta in volta indicati con ordinanza ministeriale.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva