Art. 223
[1](Art. 204 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).
[2]L'autorita' tutoria non deve approvare qualsiasi nuova spesa facoltativa o aumento di spesa facoltativa ordinaria o straordinaria in confronto a quelle inscritte nei bilanci al 31 dicembre 1923, salvo che non abbia per iscopo la sanita' ed incolumita' pubblica, quando in relazione alla medesima non sia aumentato del 5 per cento della spesa stessa il fondo destinato al patronato scolastico.
[3]Le somme stanziate nei bilanci dei Comuni e delle Provincie al 2 febbraio 1924 per l'assistenza scolastica e per sussidi ad istituzioni scolastiche di qualsiasi natura non possono essere diminuite.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva