Art. 231
[1](Art. 212 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).
[2]Ciascun insegnante o direttore didattico versa alla Cassa dei depositi e prestiti la somma annua corrispondente a una giornata di stipendio al netto maturato al 1° gennaio.
[3]Il prodotto e' impiegato a rendere piu' larga e proficua la educazione e l'istruzione degli orfani e delle orfane degl'insegnanti elementari nei modi stabiliti con apposita legge.
[4]Con decreto Reale sara' disposto il censimento periodico degli orfani dei maestri e dei direttori didattici, aventi l'eta' dai sei ai diciotto anni. e saranno dettate le norme per provvedere alle varie forme di assistenza in rapporto alla diversa condizione degli orfani e delle loro famiglie.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva