Art. 232
[1](Art. 213 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).
[2]Nei vari Comuni del Regno sono nominati con Regio decreto ispettori onorari per le opere integrative della scuola.
[3]Essi restano in ufficio un triennio, ma possono essere confermati.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva