Art. 233
[2]L'ispettore onorario ha le seguenti attribuzioni:
[3]1° presta il suo concorso morale in vantaggio delle opere integrative della scuola nelle zone in cui esse abbiano minore efficienza;
[4]2° coordina le varie opere integrative, che mirano a fini analoghi, in modo che i mezzi della beneficenza pubblica ed i sussidi dello Stato e degli altri enti siano ripartiti fra le istituzioni piu' meritevoli;
[5]3° esegue, per incarico delle autorita' scolastiche, inchieste sulle condizioni e il valore delle varie iniziative nel campo delle istituzioni prescolastiche, complementari o post-scolastiche;
[6]4° promuove la compilazione di speciali guide tecniche per i maestri e di pubblicazioni adatte a collegare intimamente tutti gli altri sforzi diretti a mantenere e a consolidare l'efficacia educativa della scuola nazionale.
[7]Gli ispettori onorari possono essere riuniti in gruppi tecnici distrettuali o nazionali, secondo la tabella allegato H.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva