Art. 235
[2]L'amministrazione scolastica per tutti i Comuni, eccettuati i capoluoghi di Provincia, e' affidata al Regio Provveditorato.
[3]Oltre i Comuni capoluoghi di Provincia possono assumere la diretta gestione delle proprie scuole anche quei Comuni che, ad insindacabile giudizio del ministro per la pubblica istruzione, risultino in tutto idonei ad amministrarle.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva