Art. 245

[1](Art. 1° R. decreto-legge 26 agosto 1926, n. 1794).

[2]Per provvedere al funzionamento delle scuole elementari nella provincia dell'Istria e' autorizzata la costruzione a cura del Ministero della pubblica istruzione di edifici scolastici, che saranno dati ai Comuni in uso con l'obbligo della custodia e manutenzione, secondo le norme vigenti per i locali scolastici.

[3]Negli edifici per le scuole rurali in localita' ove difettino case di abitazione civile, sara' obbligatoria anche la costruzione dell'alloggio per l'insegnante, il quale sara' tenuto al pagamento del canone, che verra' determinato dal Ministero della pubblica istruzione.

Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art245 · fonte su Normattiva