Art. 89 — Edifici scolastici, palestre ed impianti sportivi
I nuovi edifici scolastici, comprensivi di palestre e di impianti sportivi, devono essere distribuiti sul territorio e progettati in modo da realizzare un sistema a dimensioni e localizzazioni ottimali il quale:
- a)configuri ogni edificio scolastico come struttura inserita in un contesto urbanistico e sociale che garantisca a tutti gli alunni di formarsi nelle migliori condizioni ambientali ed educative e, compatibilmente con la preminente attivita' didattica della scuola, consenta la fruibilita' dei servizi scolastici, educativi, culturali e sportivi da parte della comunita', secondo il concetto dell'educazione permanente e consenta anche la piena attuazione della partecipazione alla gestione della scuola;
- b)favorisca l'integrazione tra piu' scuole di uno stesso distretto scolastico, assicurando il coordinamento e la migliore utilizzazione delle attrezzature scolastiche e dei servizi, nonche' la interrelazione tra le diverse esperienze educative;
- c)consenta una facile accessibilita' alla scuola per le varie eta' scolari tenendo conto, in relazione ad esse, delle diverse possibilita' di trasporto e permetta la scelta tra i vari indirizzi di studi indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali;
- d)permetta la massima adattabilita' degli edifici scolastici per l'attuazione del tempo pieno e lo svolgimento delle attivita' integrative, in relazione al rinnovamento e aggiornamento delle attivita' didattiche o di ogni altra attivita' di tempo prolungato. Tutti gli edifici scolastici devono comprendere un'area per le esercitazioni all'aperto. Gli edifici per le scuole e istituti di istruzione secondaria e artistica devono essere dotati di una palestra coperta, quando non superino le 20 classi, e di due palestre quando le classi siano piu' di 20. Alla palestra devono essere annessi i locali per i relativi servizi. Le aree e le palestre sono considerate locali scolastici agli effetti della manutenzione, della illuminazione, della custodia, della somministrazione del riscaldamento e della provvista di acqua da parte degli enti locali. Le attrezzature delle palestre fanno parte integrante dell' arredamento scolastico. Sono privilegiati i progetti volti a realizzare impianti sportivi polivalenti di uso comune a piu' scuole e aperti alle attivita' sportive delle comunita' locali e delle altre formazioni sociali operanti nel territorio. A tal fine il Ministero della pubblica istruzione e il Dipartimento per il turismo e lo spettacolo della presidenza del Consiglio dei Ministri definiscono d'intesa i criteri tecnici a cui devono corrispondere gli impianti sportivi polivalenti, nonche' lo schema di convenzione da stipulare tra le autorita' scolastiche competenti e gli enti locali interessati per la utilizzazione integrata degli impianti medesimi. A norma dell'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 gli edifici scolastici, e relative palestre e impianti sportivi, devono essere realizzati in conformita' alle norme dirette alla eliminazione ed al superamento delle barriere architettoniche.
Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva