Art. 247
[1](Art. 251 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).
[2]L'indennita' mensile, corrisposta agli insegnanti elementari in base al decreto-legge Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, ed alle successive disposizioni di estensione e di proroga, e' ridotta di L. 780 annue.
[3]L'indennita' di residenza, di cui al decreto-legge Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1239, e alla legge 20 agosto 1921, n. 1080, e' soppressa.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva