Art. 257

[1](Art. 4 R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 2113).

[2]Il ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze, determinera', sentita la Corte dei conti, per quali delle contabilita' relative alle gestioni di cui ai precedenti articoli debba essere effettuato il riscontro della Corte stessa ai termini di legge.

[3]Lo stesso ministro, di concerto con quello per le finanze, disporra' inoltre tutte le indagini e verifiche che riterra' del caso.

[4]L'iniziativa delle indagini puo' essere presa anche dal ministro per le finanze.

Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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