Art. 261
[1](Art. 2 R. decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173).
[2]Sono attribuiti al Ministero dei lavori pubblici, per la parte riguardante il Mezzogiorno e le Isole, i servizi dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, diretti a facilitare la costruzione di edifici scolastici.
[3]Il Ministero della pubblica istruzione comanda presso quello dei lavori pubblici il necessario personale tecnico e amministrativo.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva