Art. 264

[1](Art. 17 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125).

[2]Nel primo quinquennio dal 6 luglio 1926 sono ammessi ai concorsi per i posti di ispettore scolastico anche i direttori governativi e comunali sprovvisti del titolo di abilitazione all'ispettorato, purche' alla data del bando abbiano almeno cinque anni di lodevole servizio di direzione.

[3]Il limite di eta' per questi concorrenti e' elevato a cinquant'anni.

Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art264 · fonte su Normattiva