Art. 264
[1](Art. 17 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125).
[2]Nel primo quinquennio dal 6 luglio 1926 sono ammessi ai concorsi per i posti di ispettore scolastico anche i direttori governativi e comunali sprovvisti del titolo di abilitazione all'ispettorato, purche' alla data del bando abbiano almeno cinque anni di lodevole servizio di direzione.
[3]Il limite di eta' per questi concorrenti e' elevato a cinquant'anni.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva