Art. 276
Nomina ad ispettore centrale per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica ed elementare
I posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica sono conferiti in seguito a concorso per titoli, integrato da un colloquio, cui e' ammesso a partecipare il personale di ruolo appartenente ad una delle seguenti categorie, provvisto di laurea:
- a)presidi di 1ª e 2ª categoria e direttori di istituti e scuole statali di istruzione secondaria;
- b)professori appartenenti ai ruoli A o B dei predetti istituti e scuole che abbiano compiuto, rispettivamente, almeno 14 o 18 anni di anzianita';
- c)appartenenti ad uno dei ruoli delle carriere direttive del ministero della pubblica istruzione i quali rivestano la qualifica di direttore di divisione o, da almeno tre anni, quella di direttore di sezione. I posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione elementare sono conferiti al personale ispettivo e direttivo delle scuole elementari provviste di laurea come segue:
- a)per un terzo in seguito a concorso per titoli fra gli ispettori scolastici, i quali abbiano almeno tre anni di anzianita';
- b)per gli altri due terzi in seguito a concorso per titoli e per esami fra gli ispettori scolastici aventi anzianita' inferiore a tre anni e i direttori didattici i quali abbiano almeno sei anni di anzianita' nella qualifica ((...)). 37 I posti del concorso di cui alla lettera a) andranno in aumento alla aliquota dei posti del concorso di cui alla lettera b) e viceversa, in mancanza di aspiranti aventi titolo al conferimento dei posti medesimi.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077
37Il D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077 ha disposto (con l'art. 153, comma 2) che tale modifica ha effetto dal 1° luglio 1970.
Testo vigente dal 8 gennaio 1971, tuttora in vigore · versione 43 su Normattiva