Art. 273
[1](Articolo unico R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 71).
[2]Nelle scuole elementari che non siano state ancora trasformate a norma dell'articolo precedente la promozione alla classe superiore non si consegue se non superando una prova di lingua italiana.
[3]A tal uopo verranno impartite entro l'orario normale non meno di cinque ore settimanali di insegnamento di lingua italiana, secondo le modalita' fissate dal Regio provveditore agli studi.
[4]Questi, ove non sia possibile provvedere altrimenti, avra' facolta' di assumere per lo scopo anzidetto maestri provvisori ai quali puo' affidare tale insegnamento anche in piu' scuole di diverse localita'.
[5]Agli insegnanti di cui al comma precedente il cui servizio sia riconosciuto lodevole; e' assegnata la retribuzione stabilita dall'art. 155, oltre il rimborso delle spese di viaggio o dell'indennita' chilometrica su strada ordinaria qualora l'insegnamento sia prestato fuori della loro sede scolastica.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva