Art. 155
[1](Art. 158 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).
[2]Ai maestri ai quali sia affidato, in orario alternato, l'insegnamento di due sezioni della stessa classe o di due classi diverse e' corrisposta annualmente, oltre lo stipendio, la somma di L. 800.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva