Art. 274
[1](Art. 232 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).
[2]Sono mantenuti come insegnanti nelle scuole civiche, comunque trasformate, i maestri specializzati forniti della abilitazione di gruppo, conseguita secondo le norme del cessato regime.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva