Art. 40
[1](Art. 38 testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432).
[2]Le nomine del personale insegnante in scuole materne, comunque istituite o mantenute, sono soggette all'approvazione del Regio provveditore agli studi.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva