Art. 47
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[1](Art. 2 R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 208).
[2]Per l'ammissione ai corsi, di cui all'articolo precedente, e' richiesto il titolo legale di abilitazione all'insegnamento elementare.
[3]Gli aspiranti ai corsi di differenziazione per il grado preparatorio possono esservi ammessi anche se sforniti del titolo prescritto per l'ammissione ai corsi estivi ed alle Regie scuole di metodo, purche' abbiano prestato servizio per almeno un quinquennio nelle scuole materne, comunque denominate o mantenute.
Testo vigente dal 23 aprile 1928 al 31 ottobre 1933 · versione 0 su Normattiva