Art. 48
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[1](Art. 3 R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 208).
[2]I corsi sono indetti dal Ministero con apposita ordinanza, che ne stabilisce la durata, gli orari, i programmi, i modi di vigilanza e le prove finali d'esame per il rilascio del titolo.
Testo vigente dal 23 aprile 1928 al 31 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva