Art. 49
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[1](Art. 5 R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 208).
[2]Il titolo rilasciato alla fine del corso abilita allo insegnamento soltanto nelle scuole materne o in quelle elementari, in cui si esperimenti il corrispondente indirizzo didattico differenziato.
Testo vigente dal 23 aprile 1928 al 31 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva