Art. 49

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[1](Art. 5 R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 208).

[2]Il titolo rilasciato alla fine del corso abilita allo insegnamento soltanto nelle scuole materne o in quelle elementari, in cui si esperimenti il corrispondente indirizzo didattico differenziato.

Testo vigente dal 23 aprile 1928 al 31 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art49 · fonte su Normattiva