Art. 65
[1](Art. 54 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).
[2]Ogni scuola classificata non puo' avere piu' di 60 alunni.
[3]Quando, per un mese almeno, questo numero sia oltrepassato, o quando un'aula non possa convenientemente contenere gli alunni che frequentano la scuola, si provvede o con l'aprire una seconda scuola in altra parte del territorio, o col dividere la prima per classi in sale separate, affidando la sezione in orario unico o alternato a norma dell'art. 67.
[4]Dopo due anni di esperimento a ciascuna classe deve essere preposto un maestro apposito.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva