Art. 66

[1](Art. 55 e 56 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

[2]Le scuole classificate dei centri urbani e dei maggiori centri rurali sono costituite normalmente del corso inferiore e superiore.

[3]Quelle dei minori centri rurali hanno, di regola, il solo corso inferiore.

[4]La scuola classificata e' affidata di regola ad un insegnante di ruolo.

Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art66 · fonte su Normattiva