Art. 66
[2]Le scuole classificate dei centri urbani e dei maggiori centri rurali sono costituite normalmente del corso inferiore e superiore.
[3]Quelle dei minori centri rurali hanno, di regola, il solo corso inferiore.
[4]La scuola classificata e' affidata di regola ad un insegnante di ruolo.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva