Art. 68
[1](Art. 58 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).
[2]Nei Comuni dove i due corsi elementari inferiori, maschile e femminile, sono affidati a due soli insegnanti, e' data facolta' di affidare all'uno la prima classe mista e all'altro la seconda e terza classe parimenti miste.
[3]La separazione degli alunni per sesso ha luogo quando il numero dei fanciulli e delle fanciulle sia tale da obbligare a duplicare i corsi.
[4]Quando il numero degli alunni sia minore di 50, anche il corso elementare superiore puo' essere promiscuo.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva