Art. 68

[1](Art. 58 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

[2]Nei Comuni dove i due corsi elementari inferiori, maschile e femminile, sono affidati a due soli insegnanti, e' data facolta' di affidare all'uno la prima classe mista e all'altro la seconda e terza classe parimenti miste.

[3]La separazione degli alunni per sesso ha luogo quando il numero dei fanciulli e delle fanciulle sia tale da obbligare a duplicare i corsi.

[4]Quando il numero degli alunni sia minore di 50, anche il corso elementare superiore puo' essere promiscuo.

Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art68 · fonte su Normattiva