Art. 91

[1](Art. 81 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 17 R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722).

[2]Le scuole aperte con l'autorizzazione del Regio provveditore agli studi ai sensi dell'articolo precedente presso le parrocchie, presso le fattorie e gli altri stabilimenti agricoli, presso gli impianti e le opere industriali a carattere provvisorio o stabile e le stazioni ferroviarie lontane dall'abitato, nei luoghi di maggior raduno dei pastori e dovunque per un congruo periodo di tempo si possono raccogliere fanciulli obbligati in numero inferiore a 15, possono essere sussidiate in base al numero degli alunni approvati all'esame per il passaggio dalla 1ª alla 2ª classe e per il conseguimento del certificato di studi elementari inferiori.

Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art91 · fonte su Normattiva