Art. 72

[1](Art. 1 [62] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667).

[2]Le deleghe agli Enti di cultura, indicati nell'art. 69 salvo il caso di surrogazione di cui all'art. 74, vengono conferite al principio di ogni quinquennio, con Regio decreto, su proposta del ministro per la pubblica istruzione, in seguito a parere conforme del Consiglio di Stato.

[3]Il decreto suddetto indichera' la sfera d'azione territoriale di ogni ente delegato.

[4]Gli enti prescelti in virtu' della delega curano l'andamento amministrativo, disciplinare e didattico delle scuole non classificate e delle scuole elementari e dei corsi per adulti, di cui all'art. 85.

Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art72 · fonte su Normattiva