Art. 74
[1](Art. 1 [64] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667).
[2]In tutti i casi nei quali un ente delegato venga a cessare dalla gestione delle scuole per mancata conferma, per revoca o rinuncia totale o parziale alla delega, il ministro per la pubblica istruzione ha facolta' di affidare la gestione delle scuole suddette ad uno degli altri enti delegati.
[3]Puo' anche, per il quinquennio in corso, conferire la delega ad un nuovo Ente di cultura avente i requisiti di cui all'art. 69, promuovendo un Regio decreto da emettersi su parere conforme del Consiglio di Stato.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva