Art. 8
[1](Art. 8 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).
[2]Alla diretta dipendenza del Regio provveditore agli studi e' posto l'Ufficio scolastico costituito di funzionari delle carriere amministrativa, di ragioneria e d'ordine.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva