Art. 9
[1](Art. 9 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).
[2]Alle spese per i locali e per l'arredamento dell'Ufficio scolastico provvedono le Provincie comprese nella giurisdizione del Provveditorato agli studi; alle spese predette lo Stato contribuisce nella misura di cui all'annessa tabella A.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva