Art. 14
[1](Art. 14 testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303).
[2]L'Avvocatura dello Stato corrisponde direttamente con le Amministrazioni dello Stato, alle quali richiede tutti gli schiarimenti, le notizie e i documenti necessari per l'adempimento delle sue attribuzioni.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti