Art. 28
[1](Art. 7 R. decreto 30 dicembre 1923, n 2828).
[2]Nel ruolo degli avvocati dello Stato le promozioni sono: da sostituto avvocato dello Stato di seconda classe a sostituto avvocato dello Stato di prima classe;
[3]da sostituto avvocato dello Stato di prima classe a segretario generale dell'Avvocatura dello Stato od a vice avvocato dello Stato; da segretario generale dell'Avvocatura dello Stato o da vice avvocato dello Stato a sostituto avvocato generale dello Stato o ad avvocato distrettuale dello Stato;
[4]da sostituto avvocato generale dello Stato o da avvocato distrettuale dello Stato a vice avvocato generale dello State;
[5]da vice avvocato generale dello Stato ad avvocato generale dello Stato.
[6]Le promozioni al grado di sostituto avvocato dello Stato di prima classe sono fatte per i primi due quinti a scelta e per gli altri tre quinti secondo il turno di anzianita', previo giudizio di promovibilita' per merito.
[7]Le promozioni al grado di vice avvocato dello Stato sono fatte per i primi tre quinti a scelta e per gli altri due quinti; secondo il turno di anzianita', previo giudizio di promovibilita' per merito.
[8]Le promozioni ai gradi superiori sono fatte esclusivamente a scelta.
[9]Le promozioni sono disposte con decreto Reale su proposta del Capo del Governo, previo il giudizio di promovibilita' dato dalla Commissione del personale per i gradi di sostituto avvocato di prima classe, vice avvocato, avvocato distrettuale e sostituto avvocato generale; previa deliberazione del Consiglio dei Ministri per i gradi superiori, sentito l'avvocato generale dello Stato per la promozione a vice avvocato generale.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti