Art. 42
[1](R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 188 - N. 425, convertito in legge con la legge 10 luglio 1926, n. 1257 - N. 1561).
[2]Al personale dell'Avvocatura dello Stato spettano le concessioni ferroviarie di viaggio in conformita' delle disposizioni del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 188, convertito in legge con la legge 10 luglio 1926, n. 1257.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti