Art. 45
Per l'esercizio delle funzioni di cui ai due precedenti articoli si applica il secondo comma dell'art. 1 del presente testo unico.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
Per l'esercizio delle funzioni di cui ai due precedenti articoli si applica il secondo comma dell'art. 1 del presente testo unico.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI Regioni a statuto ordinario - Patrocinio non esclusivo dell’Avvocatura dello Stato - Disciplina speciale sulle notifiche alle Amministrazioni dello Stato - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.
La disciplina speciale sulle notifiche alle Amministrazioni dello Stato non si applica alle Regioni a statuto ordinario che non si avvalgono in via generale ed esclusiva del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. (Nella specie, la S.C. ha affermato la validità della notifica effettuata all'indirizzo PEC della Regione Abruzzo, anziché all'Avvocatura dello Stato, sul presupposto che la l.r. Abruzzo n. 9 del 2000, nell'istituire un servizio legale interno, aveva reso il patrocinio di quest'ultima non esclusivo).
Riguarda ancheart. 11 Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato. (033U1611)art. 43 Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato. (033U1611)art. 47 Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato. (033U1611)art. 107 d.P.R. 616/1977art. 10 legge 103/1979art. 144 Codice di procedura civilee altri 1
Precedenti: 584360-01, 582562-01, 499886-01, 572438-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario. Qui ci sono le sentenze; i principi di diritto per esteso stanno fra le massime.
La disciplina speciale sulle notifiche alle Amministrazioni dello Stato non si applica alle Regioni a statuto ordinario che non si avvalgono in via generale ed esclusiva del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. (Nella specie, la S.C. ha affermato la validità della notifica effettuata all'indirizzo PEC della Regione Abruzzo, anziché all'Avvocatura dello Stato, sul presupposto che la l.r. Abruzzo n. 9 del 2000, nell'istituire un servizio legale interno, aveva reso il patrocinio di quest'ultima non esclusivo).
Rv. 674787-01
Collegamenti
Art. 1104 — Offesa in danno del comandante, di un ufficiale o sottufficiale o di un graduato
Il componente dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile, che offende l'onore o il prestigio di un superiore, in presenza di lui e a causa o nell'esercizio delle di lui funzioni, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni. La stessa pena si applica a…
Art. 2
Le norme di esecuzione del testo unico saranno emanate, con uno o piu' provvedimenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino all'emanazione di tali norme si applicano le vigenti disposizioni regolamentari in quanto compatibili…
Art. 583-quater
… di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, a personale scolastico o educativo, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attivita' ausiliarie a essa funzionali…
Art. 2
(Ambito di applicazione)…
Art. 405 — Turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa
Chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto di una confessione religiosa, le quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto…
Art. 101
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56…
urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1611~art45 · fonte su Normattiva