Art. 48
Le norme del titolo III possono applicarsi anche ad Amministrazioni di Stato estere ed a rappresentanze dei rispettivi Governi in quanto siano attrici o convenute in giudizio da svolgersi nel Regno e l'Avvocatura dello Stato sia autorizzata nei modi indicati all'art. 43 ad assumerne la rappresentanza e difesa.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti