Art. 54
[1](Art. 2 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828).
[2]Agli effetti dell'art. 31 lettera a) per i dalmati i quali abbiano optato per la cittadinanza italiana in virtu' del Trattato di Rapallo la professione presso i collegi giudiziari del cessato impero austro-ungarico si considera come esercitata nel Regno.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti