Art. 55

[1](Art. 1 terzo comma R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 397 - N. 650, convertito in legge con la legge 21 marzo 1926, n. 597 - N. 922).

[2]Presso l'Amministrazione centrale delle ferrovie dello Stato sono distaccati funzionari dell'Avvocatura dello Stato per provvedere alla consulenza e alla assistenza immediata. Ai detti funzionari puo' anche essere affidata dall'avvocato generale dello Stato la trattazione consultiva e contenziosa di altri affari.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1611~art55 · fonte su Normattiva