Art. 56
[2]Il personale proveniente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in virtu' dei Regi decreti 13 gennaio 1924, n. 9, e 1° maggio 1925, n. 591, rimane iscritto al fondo pensioni di cui al testo unico approvato con Regio decreto 22 aprile 1909, n. 229, e modificazioni successive, continuando ad essere soggetto alle relative trattenute.
[3]Parimenti col medesimo obbligo esso continuera' ad essere iscritto all'opera di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato di cui alla legge 10 giugno 1913, n. 641, e successive modificazioni.
[4]I contributi gia' a carico dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per i due istituti suddetti gravano sui fondi dell'Amministrazione delle finanze.
[5]I funzionari ed agenti provenienti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato continuano a fruire degli alloggi delle case dei ferrovieri di cui fossero forniti all'atto del passaggio e conservano, inoltre, essendo in possesso dei voluti requisiti, il diritto alla assegnazione di alloggi costruiti o costruendi da societa' cooperative edilizie ferroviarie nelle quali, al momento del trasferimento nel ruolo dell'Avvocatura dello Stato, avessero la iscrizione a socio.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti