Art. unico (Approvazione)

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[1]E' approvato l'unito testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, visto, d'ordine Nostro, dai Nostri Ministri Segretari di Stato per la guerra e per le finanze.

[2]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[3]Dato a Roma, addi' 8 maggio 1933 - Anno XI

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]Mussolini - Gazzera - Jung.

[6]Visto, il Guardasigilli: De Francisci.

[7]Registralo alla Corte dei conti, addi' 21 giugno 1933 - Anno XI.

[8]Atti del Governo, registro n. 333, foglio n. 102. - Mancini.

Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651~approvazione-artunico · fonte su Normattiva