Art. unico (Approvazione)
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[1]E' approvato l'unito testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, visto, d'ordine Nostro, dai Nostri Ministri Segretari di Stato per la guerra e per le finanze.
[2]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
[3]Dato a Roma, addi' 8 maggio 1933 - Anno XI
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Mussolini - Gazzera - Jung.
[6]Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
[7]Registralo alla Corte dei conti, addi' 21 giugno 1933 - Anno XI.
[8]Atti del Governo, registro n. 333, foglio n. 102. - Mancini.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva