Art. 1
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[1]Testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito.
[2]Art. 1.
[3](Legge 11 marzo 1926, n. 398).
[4]Nessuno puo' conseguire l'avanzamento al grado superiore se non e' riconosciuto pienamente idoneo ad adempierne le funzioni e se non possiede in modo spiccato i necessari requisiti morali, intellettuali, fisici e di cultura.
[5]Il disimpegnare bene le funzioni del proprio grado e' condizione indispensabile, ma non sufficiente, per ottenere l'avanzamento al grado superiore.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva