Art. 1

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[1]Testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito.

[2]Art. 1.

[3](Legge 11 marzo 1926, n. 398).

[4]Nessuno puo' conseguire l'avanzamento al grado superiore se non e' riconosciuto pienamente idoneo ad adempierne le funzioni e se non possiede in modo spiccato i necessari requisiti morali, intellettuali, fisici e di cultura.

[5]Il disimpegnare bene le funzioni del proprio grado e' condizione indispensabile, ma non sufficiente, per ottenere l'avanzamento al grado superiore.

Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651~art1 · fonte su Normattiva