Art. 10
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Il giudizio definitivo e' devoluto alla Commissione centrale di avanzamento per i maggiori, ed al comandante del corpo d'armata per gli ufficiali inferiori, quando l'ufficiale, a qualunque arma o corpo o servizio appartenga, si trovi in una delle seguenti condizioni:
- a)sia stato sospeso dall'impiego durante la permanenza nel grado rivestito al momento del giudizio di avanzamento;
- b)sia incorso in una esclusione dall'avanzamento.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva