Art. 100
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[1](Art. 6 R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119).
[2]L'avanzamento degli ufficiali, di cui al precedente articolo, ha luogo esclusivamente ad anzianita' con le stesse modalita' e norme stabilite dal presente Testo unico per gli ufficiali delle armi combattenti tenendo conto delle loro capacita' ed attitudine tecnica. Essi pero' non saranno sottoposti agli esperimenti stabiliti dall'art. 3 del presente Testo unico ne' alla precedente classifica con punto di merito.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva